ABUSO EDILIZIO, LA SANZIONE RIPRISTINATORIA VA RIVOLTA ESCLUSIVAMENTE AL PROPRIETARIO, IL CONDOMINIO È UN MERO ENTE DI GESTIONE, LE PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO SONO OGGETTO DI PROPRIETÀ COMUNE DEI CONDOMINI E IL CONDOMINIO NON PUÒ VANTARE ALCUN DIRITTO REALE SULLE STESSE