AMMINISTRATORE, DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE NEL COSTITUIRSI IN GIUDIZI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI.
TUTELA DEI DIRITTI REALI DEI CONDOMINI SU COSE O PARTI DELL’EDIFICIO CONDOMINIALE CHE ESULINO DAL NOVERO DEGLI ATTI MERAMENTE CONSERVATIVI, POSSONO ESSERE ESPERITE DALL’AMMINISTRATORE SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE DELL’ASSEMBLEA.
L’AMMINISTTRATORE PUÒ COSTITUIRSI IN GIUDIZIO MA SUCCESSIVAMENTE OTTENERE LA RATIFICA DEL SUO OPERATO.