INFILTRAZIONE LASTRICO, RISARCIMENTO DANNI.
PER I DANNI DA INFILTRAZIONI NELL’APPARTAMENTO SOTTOSTANTE RISPONDONO SIA IL PROPRIETARIO, O L’USUARIO ESCLUSIVO, QUALE CUSTODE DEL BENE AI SENSI DELL’ART. 2051 C.C., SIA IL CONDOMINIO IN FORZA DEGLI OBBLIGHI INERENTI L’ADOZIONE DEI CONTROLLI NECESSARI ALLA CONSERVAZIONE DELLE PARTI COMUNI.
NEL TENTATIVO DI DISCOLPARSI IL CONDOMINIO NON HA DATO PROVA NÉ DEL FATTO CHE L’OMESSA ESECUZIONE DEI LAVORI SIA DIPESA ESCLUSIVAMENTE DAL MANCATO VERSAMENTO DELLA QUOTA DI SPETTANZA DEI DANNEGGIATI, NÉ DEL COMPIUTO TENTATIVO DI RISCUOTERE LE PREDETTE QUOTE CON GLI STRUMENTI CHE LA LEGGE ATTRIBUISCE ALL’AMMINISTRATORE.