MANUTENZIONE CORTILE, COPERTURA LOCALI SOTTOSTANTI, RIPARTIZIONE SPESE IN PARTI UGUALI TRA IL CONDOMINIO E I LOCALI SOTTOSTANTI, ART. 1125 CODICE CIVILE. ADDEBITO DEI LUCERNARI AI LOCALI INTERRATI PER LA LORO FUNZIONE PREVALENTE DI LUCE AL PIANO SOTTOSTANTE