LASTRICO ESCLUSIVO, INFILTRAZIONI.
I DANNI DA INFILTRAZIONE NELL’APPARTAMENTO SOTTOSTANTE IMPLICA LA NATURA EXTRACONTRATTUALE DELLA RESPONSABILITÀ DA PORRE IN CAPO AL CONDOMINIO, PER IL CARATTERE COMUNE DEL BENE.
IL DANNEGGIATO PUÒ AGIRE O NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO, IN PERSONA DELL’AMMINISTRATORE – QUALE RAPPRESENTANTE DI TUTTI I CONDOMINI OBBLIGATI – O NEI CONFRONTI DEI SINGOLI CONDOMINI SOLIDALMENTE RESPONSABILI, PROPRIETARI DELLE UNITÀ IMMOBILIARI AL MOMENTO DEL FATTO DANNOSO, CUI È ANCHE INDIVIDUALMENTE IMPUTABILE L’OBBLIGO COLLEGATO ALLA CUSTODIA ED ALLA GESTIONE DEI BENI DI PROPRIETÀ O DI UTILITÀ COMUNI.